Art. 6.

      1. La Commissione provvede alla redazione di un documento di registrazione che deve essere compilato dai medici curanti per ogni intervento di eutanasia da essi praticato.
      2. Il documento di registrazione è composto da due fascicoli.
      3. Il primo fascicolo del documento di registrazione reca i dati coperti dal segreto professionale e che non possono essere portati a conoscenza della Commissione prima che la stessa deliberi sul caso in oggetto, né possono costituire elemento di valutazione da parte della Commissione medesima, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1. Il fascicolo è sigillato dal medico curante e contiene le seguenti informazioni:

          a) il nome, il cognome e la residenza del paziente;

          b) il nome, il cognome e la residenza del medico curante;

          c) il nome, il cognome e la residenza del medico o dei medici consultati sulla richiesta di eutanasia;

 

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          d) il nome, il cognome e la residenza delle persone interpellate dal medico curante con l'indicazione delle date di tali contatti e la specificazione dell'attività prestata;

          e) se è stata fatta la dichiarazione anticipata, nella quale è designata una o più persone di fiducia, il nome, il cognome e la residenza della stessa.

      4. Il secondo fascicolo del documento di registrazione contiene i seguenti dati:

          a) il sesso, la data e il luogo di nascita del paziente;

          b) la data, il luogo e l'ora del decesso;

          c) l'indicazione della patologia grave e incurabile da cui era affetto il paziente;

          d) le caratteristiche delle sofferenze fisiche o psichiche che hanno portato a definirle costanti e insopportabili;

          e) gli elementi che hanno permesso di accertare che la richiesta di eutanasia è stata formulata in maniera volontaria, ponderata, e non è stata il risultato di una pressione esterna;

          f) ogni elemento utile a comprovare che il decesso avrebbe avuto luogo comunque a breve termine;

          g) l'esistenza o meno della dichiarazione scritta di volontà;

          h) la procedura seguita dal medico curante nelle fasi precedenti l'intervento di eutanasia;

          i) la qualifica dei medici consultati, del medico curante, e le date delle consulenze;

          l) le modalità e la procedura seguita dal medico curante nell'intervento di eutanasia.